La degradazione dell’alloggio da “suite” a “cabina” costituisce un danno risarcibile?

La degradazione dell’alloggio da “suite” a “cabina” costituisce un danno risarcibile?
31 Ottobre 2022: La degradazione dell’alloggio da “suite” a “cabina” costituisce un danno risarcibile? 31 Ottobre 2022

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza del 21 luglio 2022, ha avuto modo di confrontarsi con una fattispecie ascrivibile alla categoria, solo di recente oggetto di una più approfondita riflessione teorica, del danno c.d. bagatellare.
La fattispecie che ha condotto alla pronuncia di rigetto e di condanna dell’attore ex art. 93, comma 3, c.p.c. da parte  del Tribunale pavese vedeva coinvolta una persona che, dopo aver acquistato un biglietto a/r per la tratta Genova/Palermo con sistemazione in “suite presidenziale”, veniva informato, dapprima del cambiamento della nave sulla quale avrebbe viaggiato e, il giorno stesso della partenza, di una nuova modifica del vettore, nonché della degradazione dell’alloggio ad una più semplice “cabina a quattro letti vista mare” per entrambe le tratte.
Il passeggero decideva, quindi, di posticipare il viaggio di ritorno per poter fruire della sistemazione originariamente scelta, dichiarando però di subire “un importante pregiudizio alla sua attività lavorativa”.
Nonostante la Compagnia si fosse dimostrata disponibile alla restituzione della differenza di prezzo tra i due biglietti ed avesse offerto uno sconto su un futuro acquisto, il passeggero agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per l’importo di complessivi € 20.000,00, di cui € 10.000,00 a titolo di risarcimento per danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno non patrimoniale.
Il pregio della pronuncia del Tribunale pavese risiede nel non aver escluso il risarcimento del danno sulla base della mera qualificazione come danno bagatellare, ma di aver analizzato la fattispecie a partire dal dato contrattuale e dai relativi oneri probatori per poi, successivamente, valutare se l’attore avesse patito un reale pregiudizio meritevole di ristoro.
Quanto al primo profilo, invero, le condizioni generali di trasporto, accettate dal passeggero, prevedevano la facoltà della Compagnia di sostituire tanto il vettore quanto la sistemazione richiesta, qualora sussistesse una “oggettiva necessità” che nel caso di specie, però, non veniva adeguatamente provata dalla convenuta.
In merito, invece, alla sussistenza del danno, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base delle circostanze del caso (la nave era desinata al trasporto e non al soggiorno, la minima differenza di prezzo tra le due sistemazioni, il viaggio intrapreso era di lavoro e non di piacere), il danno non potesse dirsi meritevole di risarcimento ex art. 2059 c.c. alla luce del consolidato orientamento della Cassazione, inaugurato dalle storiche sentenze di San Martino, secondo cui è da escludersi ogni forma di ristoro laddove non possa ravvisarsi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Ferma la condivisibile statuizione del Tribunale di Pavia e l’applicazione, alla fattispecie in esame, dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno, si registra, anche in dottrina, un rinnovato interesse nei confronti della categoria dei danni c.d. bagatellari.
L’assenza di una chiara demarcazione dei suoi confini epistemologici si accompagna al rischio di esiti arbitrari nella concessione, o nell’esclusione, della tutela risarcitoria che ripropongono il problema, ampiamente discusso, della risarcibilità del danno non patrimoniale nelle sue molteplici sfaccettature.
A tale proposito, risulta quanto mai attuale un richiamo ad una razionalizzazione dell’istituto del risarcimento del danno che miri ad evitarne l’eccessiva dilatazione attraverso fenomeni di rivendicazione di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale di quelle che, in concreto, risultano essere mere molestie, giuridicamente irrilevanti sul piano civilistico.

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